(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 204)
                              Art. 204. 
 
  Per la rettificazione  delle  sentenze  pronunciate  dai  Tribunali
delle acque  pubbliche  e  dal  Tribunale  Superiore  si  osserva  il
disposto dell'articolo 473 del Codice di procedura civile. 
 
  La rettificazione puo' essere domandata anche pei casi previsti  ai
numeri 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 517 del Codice di procedura  civile,
oppure se sia stato violato l'articolo 357 del citato Codice o  siasi
omesso uno dei requisiti indicati nei numeri 7, 8 e  9  dell'articolo
360 del Codice medesimo. 
 
  Le correzioni, in caso di dissenso, sono proposte  con  ricorso,  a
norma dell'articolo 151.