(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 205)
                              Art. 205. 
 
  Sulla istanza  delle  parti  puo'  essere  ordinata  la  esecuzione
provvisoria delle sentenze dei Tribunali di prima istanza. 
 
  L'esecuzione provvisoria non puo' essere  accordata  nei  confronti
dell'amministrazione dello Stato. 
 
  Le sentenze emesse dal Tribunale Superiore in grado di appello sono
esecutive a norma dell'articolo 554 del Codice di  procedura  civile;
il ricorso per Cassazione non ne sospende l'esecuzione. 
 
  Per l'esecuzione si osservano le norme stabilite dal libro  II  del
Codice di procedura civile.