(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 205)
Art. 205.
Sulla istanza delle parti puo' essere ordinata la esecuzione
provvisoria delle sentenze dei Tribunali di prima istanza.
L'esecuzione provvisoria non puo' essere accordata nei confronti
dell'amministrazione dello Stato.
Le sentenze emesse dal Tribunale Superiore in grado di appello sono
esecutive a norma dell'articolo 554 del Codice di procedura civile;
il ricorso per Cassazione non ne sospende l'esecuzione.
Per l'esecuzione si osservano le norme stabilite dal libro II del
Codice di procedura civile.