(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 206)
                              Art. 206. 
 
  L'esecuzione delle decisioni emesse  dal  Tribunale  Superiore  sui
ricorsi previsti dall'articolo 143,  si  fa  in  via  amministrativa,
eccetto che per  la  parte  relativa  alle  spese.  L'estratto  della
decisione in forma esecutiva, per la parte  riguardante  la  condanna
alle spese, non potra' essere rilasciato se non a chi abbia diritto a
tale   pagamento,   facendone   menzione   in   fine    all'originale
dell'estratto. Questo  deve  essere  intitolato  in  nome  del  Re  e
terminare con la formula stabilita dall'articolo 556  del  Codice  di
procedura civile.