(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 208)
                              Art. 208. 
 
  Per tutto cio' che non sia regolato dalle disposizioni del presente
titolo  si  osservano  le  norme  del  Codice  di  procedura  civile,
dell'ordinamento e del regolamento giudiziario,  approvati  coi  Regi
decreti 6 dicembre 1865, n. 2626, e 14  dicembre  1865,  n.  2641,  e
delle successive leggi modificatrici ed integratrici, in quanto siano
applicabili nonche', pei ricorsi previsti nell'articolo 143, le norme
del Titolo III, Capo II, del testo unico 26  giugno  1924,  n.  1054,
delle leggi sul Consiglio di Stato.