(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 209)
                              Art. 209. 
 
  Le disposizioni contenute nella legge 30 dicembre  1923,  n.  3282,
sul gratuito patrocinio sono estese  alle  cause  ed  ai  ricorsi  da
trattarsi  innanzi  ai  Tribunali  delle  acque  pubbliche,  con   le
modificazioni che seguono. 
 
  La  concessione  del  gratuito  patrocinio  e'   deliberata   dalla
Commissione per il gratuito patrocinio esistente presso la  Corte  di
appello  per  le  cause  di  competenza  dei  Tribunali  delle  acque
pubbliche e da quella presso la Corte di Cassazione, per le cause  di
competenza del Tribunale Superiore delle acque pubbliche.