Art. 209. Le disposizioni contenute nella legge 30 dicembre 1923, n. 3282, sul gratuito patrocinio sono estese alle cause ed ai ricorsi da trattarsi innanzi ai Tribunali delle acque pubbliche, con le modificazioni che seguono. La concessione del gratuito patrocinio e' deliberata dalla Commissione per il gratuito patrocinio esistente presso la Corte di appello per le cause di competenza dei Tribunali delle acque pubbliche e da quella presso la Corte di Cassazione, per le cause di competenza del Tribunale Superiore delle acque pubbliche.