(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 210)
                              Art. 210. 
 
  Pei  ricorsi  indicati  nell'art.  143  della  presente  legge   il
presidente della Commissione puo', nei casi di urgenza, concedere  in
via  provvisoria  l'ammissione  al  gratuito  patrocinio,   salvo   a
sottoporre l'affare alla Commissione nella prima adunanza. 
 
  Qualora la Commissione  non  ratifichi  il  decreto  di  ammissione
provvisoria, il ricorrente e' tenuto, sotto pena  di  decadenza,  nel
termine di giorni trenta dalla comunicazione del  decreto  definitivo
della Commissione, a rettificare nei rapporti del bollo il ricorso  o
gli atti prodotti ed effettuare  il  deposito  dell'occorrente  carta
bollata.