Art. 210. Pei ricorsi indicati nell'art. 143 della presente legge il presidente della Commissione puo', nei casi di urgenza, concedere in via provvisoria l'ammissione al gratuito patrocinio, salvo a sottoporre l'affare alla Commissione nella prima adunanza. Qualora la Commissione non ratifichi il decreto di ammissione provvisoria, il ricorrente e' tenuto, sotto pena di decadenza, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del decreto definitivo della Commissione, a rettificare nei rapporti del bollo il ricorso o gli atti prodotti ed effettuare il deposito dell'occorrente carta bollata.