(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 72)
                              Art. 72. 
       (Vendita non ancora eseguita da entrambi i contraenti). 
 
  Se un contratto di vendita e' ancora ineseguito o non compiutamente
eseguito da entrambe le parti  quando  il  compratore  e'  dichiarato
fallito, il venditore ha  diritto  a  compiere  la  sua  prestazione,
facendo valere nel passivo del  fallimento  il  suo  credito  per  il
prezzo. 
  Se egli non intende  valersi  di  tale  diritto,  l'esecuzione  del
contratto  rimane  sospesa  fino  a  quando  il  curatore,   con   la
autorizzazione del giudice delegato, dichiari di subentrare in  luogo
del fallito nel contratto, assumendone tutti gli  obblighi  relativi,
ovvero di sciogliersi dal medesimo. 
  Il venditore puo' mettere in mora il curatore, facendogli assegnare
dal giudice delegato un termine non superiore ad otto giorni, decorso
il quale il contratto s'intende sciolto. 
  In caso di fallimento del venditore, se la  cosa  venduta  e'  gia'
passata in proprieta' del compratore, il contratto non  si  scioglie.
Se la cosa venduta non e' passata in proprieta'  del  compratore,  il
curatore  ha  la  scelta  fra  l'esecuzione  e  lo  scioglimento  del
contratto. In caso di scioglimento del  contratto  il  compratore  ha
diritto di far valere il proprio credito nel passivo  senza  che  gli
sia dovuto risarcimento del danno.