(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 73)
                              Art. 73. 
                    (Vendita a termine o a rate). 
 
  In caso di fallimento del compratore,  se  il  prezzo  deve  essere
pagato a termine o a rate, il curatore puo' subentrare nel  contratto
con l'autorizzazione del  giudice  delegato;  ma  il  venditore  puo'
chiedere cauzione a meno che  il  curatore  paghi  immediatamente  il
prezzo con lo sconto dell'interesse legale. 
  Nella vendita a rate con riserva della proprieta' il fallimento del
venditore non e' causa di scioglimento del contratto.