(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 74)
                              Art. 74. 
                  (Contratto di somministrazione). 
 
  Nelle  vendite  a   consegne   ripartite   e   nel   contratto   di
somministrazione si applicano  le  disposizioni  dei  commi  secondo,
terzo e quarto dell'art. 72. 
  Tuttavia il curatore che  subentra  deve  pagare  integralmente  il
prezzo anche delle consegne gia' avvenute.