(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 75)
                              Art. 75. 
                 (Restituzione di cose non pagate). 
 
  Se la cosa mobile oggetto della vendita e' gia'  stata  spedita  al
compratore prima della dichiarazione di fallimento di questo, ma  non
e' ancora a sua disposizione nel luogo di destinazione, ne' altri  ha
acquistato diritti sulla medesima, il venditore puo'  riprenderne  il
possesso, assumendo a suo carico le spese e restituendo  gli  acconti
ricevuti, sempreche' egli  non  preferisca  dar  corso  al  contratto
facendo valere nel passivo il credito per il prezzo,  o  il  curatore
non intenda farsi consegnare la cosa pagandone il prezzo integrale.