Art. 76. (Contratto di borsa a termine). Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo la dichiarazione di fallimento di uno dei contraenti, e' risolto alla data della dichiarazione di fallimento. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data di dichiarazione di fallimento e' versata nel fallimento se il fallito risulta in credito, o e' ammessa al passivo del fallimento nel caso contrario.