(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 76)
                              Art. 76. 
                   (Contratto di borsa a termine). 
 
  Il contratto di borsa a  termine,  se  il  termine  scade  dopo  la
dichiarazione di fallimento di uno dei contraenti,  e'  risolto  alla
data della dichiarazione di fallimento. La differenza fra  il  prezzo
contrattuale e il valore  delle  cose  o  dei  titoli  alla  data  di
dichiarazione di fallimento e' versata nel fallimento se  il  fallito
risulta in credito, o e' ammessa al passivo del fallimento  nel  caso
contrario.