(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 77)
                              Art. 77. 
                  (Associazione in partecipazione). 
 
  L'associazione in partecipazione  si  scioglie  per  il  fallimento
dell'associante. L'associato ha diritto di far valere nel passivo  il
credito per quella parte dei conferimenti, la quale non e'  assorbita
dalle perdite a suo carico. 
  Egli e' tenuto al versamento della parte ancora dovuta  nei  limiti
delle perdite che sono a suo carico. 
  Nei suoi confronti e' applicata  la  procedura  prevista  dall'art.
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