Art. 77.
(Associazione in partecipazione).
L'associazione in partecipazione si scioglie per il fallimento
dell'associante. L'associato ha diritto di far valere nel passivo il
credito per quella parte dei conferimenti, la quale non e' assorbita
dalle perdite a suo carico.
Egli e' tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti
delle perdite che sono a suo carico.
Nei suoi confronti e' applicata la procedura prevista dall'art.
150.