Art. 79. (Possesso del fallito a titolo precario). Se le cose delle quali il fallito deve la restituzione non si trovano piu' in suo possesso il giorno della dichiarazione di fallimento e il curatore non puo' riprenderle, l'avente diritto puo' far valere nel passivo il credito per il valore che la cosa aveva alla data della dichiarazione del fallimento. Se il possesso della cosa e' cessato dopo l'apposizione dei sigilli, l'avente diritto puo' chiedere l'integrale pagamento del valore della cosa. Sono salve le disposizioni dell'art. 1706 del codice civile.