(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 79)
                              Art. 79. 
              (Possesso del fallito a titolo precario). 
 
  Se le cose delle quali il  fallito  deve  la  restituzione  non  si
trovano piu'  in  suo  possesso  il  giorno  della  dichiarazione  di
fallimento e il curatore non puo' riprenderle, l'avente diritto  puo'
far valere nel passivo il credito per il valore  che  la  cosa  aveva
alla data della dichiarazione del fallimento. 
  Se il  possesso  della  cosa  e'  cessato  dopo  l'apposizione  dei
sigilli, l'avente diritto puo'  chiedere  l'integrale  pagamento  del
valore della cosa. 
  Sono salve le disposizioni dell'art. 1706 del codice civile.