(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 80)
                              Art. 80. 
                (Contratto di locazione di immobili). 
 
  Il fallimento del locatore, salvo patto contrario, non scioglie  il
contratto di  locazione  d'immobili,  ma  il  curatore  subentra  nel
contratto. 
  In caso di fallimento del conduttore, il curatore puo' in qualunque
tempo recedere dal contratto, corrispondendo al  locatore  un  giusto
compenso, che nel dissenso fra le parti e'  determinato  dal  giudice
delegato, sentiti gli interessati. Il  credito  per  il  compenso  e'
privilegiato a norma dell'art. 2764 del codice civile.