(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 81)
                              Art. 81. 
                       (Contratto di appalto). 
 
  Il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una  delle
parti, a meno che il curatore, sentito il comitato dei creditori,  se
e' stato nominato, e con l'autorizzazione del giudice  delegato,  non
dichiari di  voler  subentrare  nel  rapporto  dandone  comunicazione
all'altra parte nel termine di giorni venti  dalla  dichiarazione  di
fallimento ed offrendo idonee garanzie. 
  La  prosecuzione  del  rapporto  non  e'  consentita  nel  caso  di
fallimento  dell'appaltatore,  quando  la  considerazione  della  sua
persona e' stato un motivo determinante del contratto. 
  Sono salve le norme relative al contratto di appalto per  le  opere
pubbliche.