(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 82)
                              Art. 82. 
                    (Contratto di assicurazione). 
 
  Il  fallimento  dell'assicurato  non  scioglie  il   contratto   di
assicurazione  contro  i  danni,  salvo  patto  contrario,  e   salva
l'applicazione dell'art. 1898 del  codice  civile  se  ne  deriva  un
aggravamento del rischio. 
  Se il contratto continua, il credito dell'assicuratore per i  premi
non  pagati  deve  essere  soddisfatto  integralmente,  anche  se  la
scadenza del premio e' anteriore alla dichiarazione di fallimento.