(Codice della navigazione-art. 108)
                              Art. 108. 
               (Disciplina delle operazioni portuali). 
 
  La disciplina e la vigilanza delle operazioni di  imbarco,  sbarco,
trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e di ogni altro
materiale nel porto sono esercitate dal comandante del porto, secondo
le norme stabilite dal regolamento.