(Codice della navigazione-art. 109)
                              Art. 109. 
                    (Uffici del lavoro portuale). 
 
  Nei porti, nei quali l'importanza  del  traffico  lo  richieda,  la
disciplina delle operazioni portuali e' affidata ad uffici del lavoro
portuale. 
 
  Gli uffici del  lavoro  nei  porti  marittimi  sono  istituiti  con
decreto del ministro per le comunicazioni, previo parere del capo del
compartimento, e sono diretti da un ufficiale di porto, che svolge la
propria  attivita'  con  l'assistenza  di  un  consiglio  di   lavoro
portuale, costituito  a  norma  del  regolamento.  La  vigilanza  sui
predetti uffici e' esercitata dal capo del compartimento. 
 
  Gli uffici del lavoro nei  porti  della  navigazione  interna  sono
parimenti istituiti con decreto del ministro per le  comunicazioni  e
sono diretti da un funzionario dell'ispettorato di porto, che  svolge
la propria attivita', con l'assistenza di  un  consiglio  del  lavoro
portuale, costituito  a  norma  del  regolamento.  La  vigilanza  sui
predetti uffici e' esercitata dal capo dell'ispettorato di porto.