Art. 109.
(Uffici del lavoro portuale).
Nei porti, nei quali l'importanza del traffico lo richieda, la
disciplina delle operazioni portuali e' affidata ad uffici del lavoro
portuale.
Gli uffici del lavoro nei porti marittimi sono istituiti con
decreto del ministro per le comunicazioni, previo parere del capo del
compartimento, e sono diretti da un ufficiale di porto, che svolge la
propria attivita' con l'assistenza di un consiglio di lavoro
portuale, costituito a norma del regolamento. La vigilanza sui
predetti uffici e' esercitata dal capo del compartimento.
Gli uffici del lavoro nei porti della navigazione interna sono
parimenti istituiti con decreto del ministro per le comunicazioni e
sono diretti da un funzionario dell'ispettorato di porto, che svolge
la propria attivita', con l'assistenza di un consiglio del lavoro
portuale, costituito a norma del regolamento. La vigilanza sui
predetti uffici e' esercitata dal capo dell'ispettorato di porto.