Art. 111.
(Imprese per operazioni portuali).
L'esercizio da parte di imprese di operazioni portuali per conto di
terzi e' sottoposto a concessione del capo del compartimento, per la
navigazione marittima, e del capo dell'ispettorato di porto, per la
navigazione interna, secondo le modalita' stabilite dal regolamento.
Le autorita' predette possono determinare il numero massimo delle
imprese in relazione alle esigenze del traffico.
La concessione puo' essere data alle stesse compagnie delle
maestranze portuali.
In ogni caso l'impresa concessionaria deve avvalersi, per
l'esecuzione delle operazioni portuali, esclusivamente delle
maestranze costituite nelle compagnie o nei gruppi.