(Codice della navigazione-art. 111)
                              Art. 111. 
                 (Imprese per operazioni portuali). 
 
  L'esercizio da parte di imprese di operazioni portuali per conto di
terzi e' sottoposto a concessione del capo del compartimento, per  la
navigazione marittima, e del capo dell'ispettorato di porto,  per  la
navigazione interna, secondo le modalita' stabilite dal regolamento. 
 
  Le autorita' predette possono determinare il numero  massimo  delle
imprese in relazione alle esigenze del traffico. 
 
  La  concessione  puo'  essere  data  alle  stesse  compagnie  delle
maestranze portuali. 
 
  In  ogni  caso  l'impresa  concessionaria   deve   avvalersi,   per
l'esecuzione  delle   operazioni   portuali,   esclusivamente   delle
maestranze costituite nelle compagnie o nei gruppi.