(Codice della navigazione-art. 112)
                              Art. 112. 
                (Tariffe delle operazioni portuali). 
 
  Le tariffe e le altre norme per le prestazioni  delle  compagnie  e
dei  gruppi  portuali,  nonche'  per  le  prestazioni  delle  imprese
indicate  nell'articolo  precedente  sono  determinate   secondo   le
modalita' stabilite dal regolamento.