(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 93)
                              Art. 93. 
(D. L. 10 marzo 1946, n. 74, artt. 7, 8 L. 20  gennaio  1948,  n.  6,
                              art. 4). 

 
  Non sono eleggibili per cinque anni dall'entrata  in  vigore  della
Costituzione, oltre coloro che sono stati  esclusi  per  il  medesimo
periodo dal diritto elettorale attivo: 
    1) gli ex membri dei direttori  federali  del  partito  nazionale
fascista, eccettuati coloro che ne abbiano fatto parte di  diritto  o
che  abbiano  esercitato  funzioni  esclusivamente  amministrative  o
assistenziali; 
    2) le ex fiduciarie o vicefiduciarie delle federazioni dei  fasci
femminili; 
    3) gli ex segretari politici dei fasci dei comuni con popolazione
superiore ai 10.000 abitanti (censimento 1936) e le ex segretarie dei
fasci femminili dei medesimi comuni; 
    4) gli ex prefetti o questori nominati per titoli fascisti; 
    5) gli ex moschettieri del duce e gli ex ufficiali della  milizia
volontaria sicurezza nazionale  in  servizio  permanente  retribuito,
eccettuati gli addetti ai servizi religiosi, sanitari,  assistenziali
e gli appartenenti alle legioni libiche,  alle  milizie  ferroviaria,
postelegrafonica, universitaria, alla G. I. L., alla D. I. C. A. T. e
Da cosi', nonche' alle milizie forestale, stradale e portuale; 
    6) chiunque abbia  ricoperto  una  carica  politica  del  partito
fascista repubblicano; 
    7) gli ex ufficiali che abbiano  prestato  servizi  attivo  nelle
forze armate delle pseudo Repubblica sociale, gli ex componenti delle
brigate nere, delle  legioni  autonome  e  dei  reparti  speciali  di
polizia politica della pseudo Repubblica sociale; 
    8)  i  presidi  delle  province  e  i  podesta'  dei  comuni  con
popolazione superiore ai 10.000 abitanti, eccettuati i  presidi  e  i
podesta' nominati dopo  il  25  luglio  1943  dal  Governo  legittimo
italiano; 
    9) gli ufficiali  superiori  e  ufficiali  generali  delle  Forze
armate dello Stato che,  per  giudizio  di  epurazione,  siano  stati
dispensati dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione  e
gli ufficiali di qualunque  grado  che,  per  aver  cooperato  dall'8
settembre 1943 con le forze armate che combattevano contro  l'Italia,
siano stati cancellati dai ruoli con perdita del grado; 
    10) gli impiegati di pubbliche Amministrazioni di grado superiore
al 7° dell'ordinamento gerarchico dello Stato o equiparati  che,  per
giudizio di epurazione, siano stati dispensati  dal  servizio  con  o
senza perdita del diritto a pensione; 
    11)  coloro   che   per   sentenza   penale   o   per   decisione
amministrativa, l'una e l'altra passate  in  giudicato,  siano  stati
riconosciuti collaboratori col tedesco invasore; 
    12) gli appartenenti all'O.V.R.A.; 
    13) i direttori, condirettori, vicedirettori, redattori  capi  di
giornali e riviste politiche fasciste; 
    14) i commissari prefettizi preposti ai comuni con piu' di 10.000
abitanti nell'ambito del cosiddetto litorale  adriatico  e  della  ex
zona delle Prealpi, durante il  periodo  della  sedicente  Repubblica
sociale italiana; 
    15) gli autori di libri e testi scolastici di propaganda fascista
e i docenti di scuole di mistica fascista. 
  Sono eccettuati dalla esclusione  dalla  eleggibilita'  coloro  che
siano stati  dichiarati  non  punibili  ai  sensi  dell'ultimo  comma
dell'art. 7 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, e  coloro
i quali prima del 26 gennaio 1948 abbiano ottenuto una  pronunzia  di
proscioglimento da parte della speciale commissione per  le  sanzioni
elettorali, di cui al decreto legislativo 26 aprile 1945, n. 149. 
  Sono, altresi', eccettuati dalla esclusione dalla eleggibilita' per
le cause di cui ai nn. 1, 2, 3,  4,  5,  8  coloro  i  quali,  avendo
ricoperto le cariche e gli uffici ivi previsti prima  del  3  gennaio
1925,  abbiano  poi  fatto   parte   della   Consulta   Nazionale   o
dell'Assemblea Costituente.