(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 94)
Art. 94.
(D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 9 L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 5)
Il termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 6 e' stabilito, per
la prima, elezione della Camera dei deputati, al giorno precedente
l'accettazione della candidatura.