(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 94)
                              Art. 94. 
(D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 9 L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 5) 

 
  Il termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 6 e' stabilito, per
la prima, elezione della Camera dei deputati,  al  giorno  precedente
l'accettazione della candidatura.