Art. 125. (Servizio di trasporto, di rimorchio e di ormeggio) I piloti non possono, senza espressa autorizzazione del comandante del porto, effettuare trasporti di cose o di persone ovvero compiere operazioni di ormeggio e di rimorchio. Tuttavia, mancando il battello degli ormeggiatori, i piloti possono prestare la loro opera per l'ormeggio della nave, quando ne siano richiesti dal comandante della medesima. In questo caso, e' dovuto il compenso previsto per gli ormeggiatori.