(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 125)
                              Art. 125. 
         (Servizio di trasporto, di rimorchio e di ormeggio) 

 
  I piloti non possono, senza espressa autorizzazione del  comandante
del porto, effettuare trasporti di cose o di persone ovvero  compiere
operazioni di ormeggio e di rimorchio. 
  Tuttavia, mancando il battello degli ormeggiatori, i piloti possono
prestare la loro opera per l'ormeggio della  nave,  quando  ne  siano
richiesti dal comandante della medesima. In questo caso, e' dovuto il
compenso previsto per gli ormeggiatori.