(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 132)
                              Art. 132. 
                   (Trasmissione di comunicazioni) 

 
  Le tariffe di  pilotaggio,  di  cui  all'articolo  91  del  codice,
debbono determinare, oltre la misura del compenso  dovuto  al  pilota
per le normali prestazioni, anche quella del compenso  spettante  nei
seguenti casi: 
    a)  quando  il  pilota  sia  tenuto  ad  eseguire  l'ordine   del
comandante del  porto  di  recarsi  fuori  dai  limiti  previsti  dal
regolamento locale, qualora la nave stessa ne abbia fatta richiesta; 
    b) quando il pilota sia stato chiamato solamente per  trasmettere
comunicazioni  a  terra  da  parte  di  una  nave  o  abbia,   previa
autorizzazione del comandante del porto, trasmesso  comunicazioni  da
terra ad una nave.