Art. 133. (Compenso personale) Le tariffe di pilotaggio debbono determinare altresi' la misura del compenso personale dovuto al pilota, in aggiunta a quello di pilotaggio previsto dalle tariffe stesse, nei seguenti casi: a) quando il pilota debba rimanere a bordo della nave pilotata, per circostanze a lui non imputabili, per un periodo di tempo superiore a quello occorrente per la normale prestazione; b) quando al pilota venga richiesto di condurre la nave in localita' diversa dal porto in cui ha sede la corporazione; c) quando il pilota venga inviato dagli interessati incontro ad una nave e questa arrivi con ritardo oppure non arrivi affatto. Nel caso di cui alla lettera a), qualora la permanenza a bordo si protragga per oltre sei ore, al pilota spetta inoltre, a spese della nave, il trattamento di vitto e alloggio riservato agli ufficiali. Gli spetta altresi' il trattamento previsto dal comma successivo qualora debba sbarcare in altro porto. Nel caso di cui alla lettera b), al pilota e' dovuto anche il rimborso delle spese di viaggio per rientrare in sede nella misura corrispondente al prezzo del biglietto di prima classe per i piloti appartenenti alle corporazioni di prima categoria, e di seconda classe per gli altri piloti. Qualora, dopo che il pilota sia salito a bordo, venga sospesa la partenza della nave, e' dovuto il compenso personale previsto dalla, tariffa locale.