(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 133)
                              Art. 133. 
                        (Compenso personale) 
  Le tariffe di pilotaggio debbono determinare altresi' la misura del
compenso  personale  dovuto  al  pilota,  in  aggiunta  a  quello  di
pilotaggio previsto dalle tariffe stesse, nei seguenti casi: 
    a) quando il pilota debba rimanere a bordo della  nave  pilotata,
per circostanze a  lui  non  imputabili,  per  un  periodo  di  tempo
superiore a quello occorrente per la normale prestazione; 
    b) quando al pilota  venga  richiesto  di  condurre  la  nave  in
localita' diversa dal porto in cui ha sede la corporazione; 
    c) quando il pilota venga inviato dagli interessati  incontro  ad
una nave e questa arrivi con ritardo oppure non arrivi affatto. 
  Nel caso di cui alla lettera a), qualora la permanenza a  bordo  si
protragga per oltre sei ore, al pilota spetta inoltre, a spese  della
nave, il trattamento di vitto e alloggio  riservato  agli  ufficiali.
Gli spetta altresi' il  trattamento  previsto  dal  comma  successivo
qualora debba sbarcare in altro porto. 
  Nel caso di cui alla lettera b),  al  pilota  e'  dovuto  anche  il
rimborso delle spese di viaggio per rientrare in  sede  nella  misura
corrispondente al prezzo del biglietto di prima classe per  i  piloti
appartenenti alle corporazioni  di  prima  categoria,  e  di  seconda
classe per gli altri piloti. 
  Qualora, dopo che il pilota sia salito a bordo,  venga  sospesa  la
partenza della nave, e' dovuto il compenso personale previsto  dalla,
tariffa locale.