Art. 134. (Aumento del compenso) Le tariffe di pilotaggio debbono prevedere anche la misura dell'aumento percentuale, da applicare sul compenso determinato in base alle tariffe stesse, per le prestazioni eseguite: a) nel periodo di tempo compreso fra le ore 17 ed il tramonto del sole oppure tra il sorgere del sole e le ore 8; b) nel periodo di tempo compreso fra il tramonto e il sorgere del sole; c) nei giorni festivi durante l'orario normale o nei periodi di tempo di cui alle precedenti lettere a) e b); d) a bordo di navi adibite ai trasporto di combustibili liquidi oppure di materiali esplosivi o comunque pericolosi.