(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 134)
                              Art. 134. 
                       (Aumento del compenso) 

 
  Le  tariffe  di  pilotaggio  debbono  prevedere  anche  la   misura
dell'aumento percentuale, da applicare sul  compenso  determinato  in
base alle tariffe stesse, per le prestazioni eseguite: 
    a) nel periodo di tempo compreso fra le ore 17 ed il tramonto del
sole oppure tra il sorgere del sole e le ore 8; 
    b) nel periodo di tempo compreso fra il tramonto e il sorgere del
sole; 
    c) nei giorni festivi durante l'orario normale o nei  periodi  di
tempo di cui alle precedenti lettere a) e b); 
    d) a bordo di navi adibite ai trasporto di  combustibili  liquidi
oppure di materiali esplosivi o comunque pericolosi.