(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 135)
                              Art. 135. 
              (Riscossione dei proventi di pilotaggio) 

 
  Il  compenso  dovuto  per  ogni  prestazione  di  pilotaggio  viene
determinato da un ordine  di  introito  firmato  dal  capo  pilota  e
vistato dal comandante del porto. 
  Il pagamento del  compenso  non  puo'  effettuarsi  se  non  dietro
esibizione dell'ordine.