(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 137)
                              Art. 137. 
                (Compenso dei marittimi autorizzati) 

 
  Il compenso per i marittimi autorizzati e'  stabilito  con  tariffe
determinate dal direttore marittimo. Per  la  riscossione  di  questi
compensi si applica l'articolo 135 e l'ordine di introito e'  redatto
dal pilota.