(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 80)
                              Art. 80. 
                (Art. 14 L. 6 agosto 1940, n. 1278). 

 
  Ai sensi dell'articolo  precedente  s'intende  per  trattamento  di
famiglia,  nei  limiti   e   condizioni   previste   dai   rispettivi
ordinamenti, la corresponsione di  una  aggiunta  per  i  carichi  di
famiglia  alla  retribuzione  normale,  distinta  dalla  retribuzione
stessa. 
  Per il personale non di ruolo dello Stato  e  degli  enti  pubblici
tale  aggiunta  puo'  consistere  in  una   quota   di   retribuzione
corrisposta in dipendenza di carichi di famiglia o comunque a  titolo
di caroviveri in misura  superiore  a  quella  stabilita  per  i  non
coniugati.