Art. 81. (Art. 16 L. 6 agosto 1940, n. 1278). Per assicurare la corresponsione degli assegni familiari al personale delle Amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici non escluso dall'applicazione delle disposizioni relative agli assegni stessi a norma dell'art. 79 del presente testo unico, il personale predetto puo', con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per il tesoro e coi Ministri interessati, essere aggregato ad uno dei settori previsti al precedente art. 33, avuto riguardo alle affinita' che esso presenta con le categorie dei settori predetti.