(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 81)
                              Art. 81. 
                (Art. 16 L. 6 agosto 1940, n. 1278). 

 
  Per  assicurare  la  corresponsione  degli  assegni  familiari   al
personale delle  Amministrazioni  dello  Stato  e  degli  altri  enti
pubblici non escluso dall'applicazione  delle  disposizioni  relative
agli assegni stessi a norma dell'art. 79 del presente testo unico, il
personale predetto puo', con decreto del Ministro per il lavoro e  la
previdenza sociale di concerto col  Ministro  per  il  tesoro  e  coi
Ministri interessati, essere aggregato ad uno dei settori previsti al
precedente art. 33, avuto riguardo alle affinita' che  esso  presenta
con le categorie dei settori predetti.