(Allegato - art. 70)
                              Art. 70. 
                    (Traino di macchine agricole) 
 
  Le trattrici agricole possono  trainare  su  strada  piu'  macchine
operatrici agricole solo nel  caso  che  queste  siano  provviste  di
dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice e  sempre  che  la
lunghezza del  convoglio  non  superi  i  m.  14.  Su  richiesta  del
Ministero della agricoltura e delle foreste possono essere  accordate
deroghe. 
  Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito  con
l'ammenda da L. 25.000 a L. 100.000.