Art. 70. (Traino di macchine agricole) Le trattrici agricole possono trainare su strada piu' macchine operatrici agricole solo nel caso che queste siano provviste di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice e sempre che la lunghezza del convoglio non superi i m. 14. Su richiesta del Ministero della agricoltura e delle foreste possono essere accordate deroghe. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da L. 25.000 a L. 100.000.