(Allegato - art. 71)
                              Art. 71. 
              (Equipaggiamento delle macchine agricole) 
 
  Le macchine agricole munite di ruote  non  gommate  o  di  cingoli,
quando circolano su strada debbono essere  equipaggiate  in  modo  da
evitare insudiciamento, danneggiamento o eccessivo logorio del  manto
stradale. 
  Le macchine agricole  semoventi  e  i  complessi  costituiti  dalle
stesse e dalle macchine agricole trainate debbono  essere  muniti  di
efficaci dispositivi di frenatura. 
  Le  macchine  agricole  semoventi  debbono  essere  munite  di   un
dispositivo silenziatore del rumore emesso dallo scarico del motore. 
  Le macchine agricole semoventi, i  rimorchi  agricoli  e  le  altre
macchine agricole trainate debbono essere muniti dei  dispositivi  di
segnalazione visiva e  di  illuminazione  appresso  indicati,  quando
l'uso dei medesimi e' prescritto a termini dell'art. 110: 
    1. - Macchine agricole semoventi: 
      a) luci di posizione anteriori bianche  e  posteriori  rosse  e
dispositivi a luce riflessa rossa posteriormente; 
      b) proiettori anabbaglianti  a  luce  bianca  o  gialla  oppure
bianca e gialla; 
      c) luci d'ingombro anteriori bianche e posteriori rosse, quando
le macchine siano di dimensioni eccezionali. 
    2. - Rimorchi agricoli: 
      a) dispositivi a luce riflessa bianca  anteriormente,  luci  di
posizione rosse e dispositivi a luce riflessa rossa posteriormente; 
      b) luci di ingombro posteriori rosse, quando i  rimorchi  siano
di dimensioni eccezionali. 
    3. - Altre macchine agricole trainate: 
      dispositivi indicati nel n. 2, quando  occultino  con  la  loro
sagoma le  luci  posteriori  di  posizione  della  macchina  agricola
trainante. 
  E' consentita l'applicazione  di  proiettori  fendinebbia,  a  luce
anabbagliante  di  proiettori  per  la  retromarcia  a  luce   bianca
anabbagliante e di speciali proiettori da usare esclusivamente per le
lavorazioni meccanico-agrarie. 
  La targa posteriore di riconoscimento deve  essere  illuminata  con
luce bianca. 
  Chiunque viola le  disposizioni  del  comma  primo  e'  punito  con
l'ammenda da L. 5.000 a L. 20.000. 
  Chiunque circola su strada con una macchina agricola nella quale il
dispositivo silenziatore ovvero alcuno dei dispositivi di frenatura o
dei dispositivi di segnalazione visiva o di illuminazione,  nei  casi
in cui l'uso di  questi  ultimi  e'  prescritto,  manchi  o  non  sia
conforme alle disposizioni stabilite  dal  presente  articolo  o  dal
regolamento e' punito con l'ammenda da lire 5.000 a L. 20.000.