Art. 71. (Equipaggiamento delle macchine agricole) Le macchine agricole munite di ruote non gommate o di cingoli, quando circolano su strada debbono essere equipaggiate in modo da evitare insudiciamento, danneggiamento o eccessivo logorio del manto stradale. Le macchine agricole semoventi e i complessi costituiti dalle stesse e dalle macchine agricole trainate debbono essere muniti di efficaci dispositivi di frenatura. Le macchine agricole semoventi debbono essere munite di un dispositivo silenziatore del rumore emesso dallo scarico del motore. Le macchine agricole semoventi, i rimorchi agricoli e le altre macchine agricole trainate debbono essere muniti dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione appresso indicati, quando l'uso dei medesimi e' prescritto a termini dell'art. 110: 1. - Macchine agricole semoventi: a) luci di posizione anteriori bianche e posteriori rosse e dispositivi a luce riflessa rossa posteriormente; b) proiettori anabbaglianti a luce bianca o gialla oppure bianca e gialla; c) luci d'ingombro anteriori bianche e posteriori rosse, quando le macchine siano di dimensioni eccezionali. 2. - Rimorchi agricoli: a) dispositivi a luce riflessa bianca anteriormente, luci di posizione rosse e dispositivi a luce riflessa rossa posteriormente; b) luci di ingombro posteriori rosse, quando i rimorchi siano di dimensioni eccezionali. 3. - Altre macchine agricole trainate: dispositivi indicati nel n. 2, quando occultino con la loro sagoma le luci posteriori di posizione della macchina agricola trainante. E' consentita l'applicazione di proiettori fendinebbia, a luce anabbagliante di proiettori per la retromarcia a luce bianca anabbagliante e di speciali proiettori da usare esclusivamente per le lavorazioni meccanico-agrarie. La targa posteriore di riconoscimento deve essere illuminata con luce bianca. Chiunque viola le disposizioni del comma primo e' punito con l'ammenda da L. 5.000 a L. 20.000. Chiunque circola su strada con una macchina agricola nella quale il dispositivo silenziatore ovvero alcuno dei dispositivi di frenatura o dei dispositivi di segnalazione visiva o di illuminazione, nei casi in cui l'uso di questi ultimi e' prescritto, manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo o dal regolamento e' punito con l'ammenda da lire 5.000 a L. 20.000.