(Allegato - art. 72)
                              Art. 72. 
       (Certificato per macchine agricole e immatricolazione) 
 
  Le macchine agricole  semoventi  e  i  rimorchi  agricoli  di  peso
complessivo a pieno carico superiore a 15 quintali per  circolare  su
strada debbono  essere  muniti  di  un  certificato  e  immatricolati
distintamente per provincia. 
  L'Ispettorato della motorizzazione nella cui circoscrizione risiede
l'interessato provvede all'immatricolazione e rilascia il certificato
a colui che dichiari di essere il  proprietario  del  veicolo  e  sia
titolare di azienda agricola o esercente  la  locazione  di  macchine
agricole. 
  I veicoli indicati nel primo comma sono  soggetti  ad  omologazione
del tipo a norma dell'art.  53,  secondo  le  modalita'  che  saranno
stabilite dal Ministero  dei  trasporti  di  concerto  col  Ministero
dell'agricoltura e delle foreste. 
  Il certificato viene rilasciato quando sussistano i  requisiti  per
la circolazione su  strada,  che  risultano  dalla  dichiarazione  di
conformita' al tipo omologato, oppure dal certificato di approvazione
emesso da un Ispettorato dalla motorizzazione civile. 
  Nel certificato sono indicati i dati di immatricolazione, quelli di
identificazione e costruttivi del veicolo. 
  Per le macchine  agricole  indicate  nell'art.  69,  comma  quarto,
soggette alla disciplina del presente  articolo,  il  certificato  e'
valido solo se accompagnato dalla autorizzazione  prevista  dall'art.
10. 
  Nel regolamento  per  l'esecuzione  delle  presenti  norme  saranno
stabiliti  i  documenti  da  produrre  a  corredo  della  domanda  di
omologazione e le modalita' di esecuzione dell'esame del  tipo  delle
macchine agricole semoventi e dei rimorchi agricoli. 
  Chiunque circola su strada con una macchina agricola per  la  quale
non e' stato rilasciato il certificato e' punito con l'arresto fino a
un mese o con l'ammenda da L. 25.000 a L. 100.000.