Art. 72. (Certificato per macchine agricole e immatricolazione) Le macchine agricole semoventi e i rimorchi agricoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 15 quintali per circolare su strada debbono essere muniti di un certificato e immatricolati distintamente per provincia. L'Ispettorato della motorizzazione nella cui circoscrizione risiede l'interessato provvede all'immatricolazione e rilascia il certificato a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo e sia titolare di azienda agricola o esercente la locazione di macchine agricole. I veicoli indicati nel primo comma sono soggetti ad omologazione del tipo a norma dell'art. 53, secondo le modalita' che saranno stabilite dal Ministero dei trasporti di concerto col Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il certificato viene rilasciato quando sussistano i requisiti per la circolazione su strada, che risultano dalla dichiarazione di conformita' al tipo omologato, oppure dal certificato di approvazione emesso da un Ispettorato dalla motorizzazione civile. Nel certificato sono indicati i dati di immatricolazione, quelli di identificazione e costruttivi del veicolo. Per le macchine agricole indicate nell'art. 69, comma quarto, soggette alla disciplina del presente articolo, il certificato e' valido solo se accompagnato dalla autorizzazione prevista dall'art. 10. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno stabiliti i documenti da produrre a corredo della domanda di omologazione e le modalita' di esecuzione dell'esame del tipo delle macchine agricole semoventi e dei rimorchi agricoli. Chiunque circola su strada con una macchina agricola per la quale non e' stato rilasciato il certificato e' punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da L. 25.000 a L. 100.000.