(Allegato - art. 73)
                              Art. 73. 
(Trasferimento di proprieta' delle macchine agricole e  di  residenza
                          del proprietario) 
 
  Il trasferimento di proprieta'  delle  macchine  agricole  indicate
nell'art. 72, comma  primo,  e  il  trasferimento  di  residenza  del
proprietario debbono essere comunicati dagli interessati, entro dieci
giorni, al Pubblico registro automobilistico e all'Ente utenti motori
agricoli, i quali annotano i mutamenti sul  certificato  e  ne  danno
immediatamente notizia all'Ispettorato della motorizzazione civile. 
  Qualora la proprieta' del veicolo sia trasferita a chi  risieda  in
un Comune di altra provincia ovvero il  proprietario  trasferisca  la
residenza  in  un  Comune  di  altra  provincia,  si  deve  rinnovare
l'immatricolazione. 
  Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprieta' di una
macchina agricola nel termine stabilito e' punito con l'ammenda da L. 
5.000 a L. 20.000. 
  Chiunque omette di comunicare il  trasferimento  di  residenza  nel
termine stabilito e' punito con l'ammenda da L. 4.000 a L. 10.000. 
  Il  certificato  e'  ritirato  immediatamente  da  chi  accerta  la
contravvenzione, e' inviato all'Ente utenti  motori  agricoli  ed  e'
restituito dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.