Art. 73. (Trasferimento di proprieta' delle macchine agricole e di residenza del proprietario) Il trasferimento di proprieta' delle macchine agricole indicate nell'art. 72, comma primo, e il trasferimento di residenza del proprietario debbono essere comunicati dagli interessati, entro dieci giorni, al Pubblico registro automobilistico e all'Ente utenti motori agricoli, i quali annotano i mutamenti sul certificato e ne danno immediatamente notizia all'Ispettorato della motorizzazione civile. Qualora la proprieta' del veicolo sia trasferita a chi risieda in un Comune di altra provincia ovvero il proprietario trasferisca la residenza in un Comune di altra provincia, si deve rinnovare l'immatricolazione. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprieta' di una macchina agricola nel termine stabilito e' punito con l'ammenda da L. 5.000 a L. 20.000. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di residenza nel termine stabilito e' punito con l'ammenda da L. 4.000 a L. 10.000. Il certificato e' ritirato immediatamente da chi accerta la contravvenzione, e' inviato all'Ente utenti motori agricoli ed e' restituito dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.