(Allegato - art. 74)
                              Art. 74. 
(Applicazione alle macchine agricole di talune disposizioni dei  capi
                              II e III) 
 
  Le macchine agricole  indicate  nell'art.  72,  comma  primo,  sono
soggette a revisione ai sensi dell'art.  55,  commi  primo,  terzo  e
quarto. 
  Il certificato per macchina agricola e' soggetto  ad  aggiornamento
ai sensi dell'art. 56, comma primo. 
  All'intestatario di  un  certificato  per  macchina  agricola  puo'
essere rilasciato l'estratto previsto dall'articolo 60. 
  L'intestatario di un certificato per macchina agricola e' tenuto  a
fare la  comunicazione  di  cessazione  dalla  circolazione  prevista
dall'art.  61,  sostituito  allo  Ufficio  provinciale  del  Pubblico
registro automobilistico l'Ente utenti motori agricoli. 
  Per le macchine agricole possono essere rilasciati, ai sensi  degli
articoli 63 e 64, autorizzazioni per la circolazione di prova e fogli
di via che sono disciplinati dalle disposizioni  contenute  in  detti
articoli. 
  Il certificato per macchine agricole e' soggetto  a  sospensione  e
revoca ai sensi dell'art. 65, in quanto applicabile, o qualora  siano
venute meno le condizioni per  il  rilascio  previste  dall'art.  72,
comma secondo. 
  A chiunque viola le disposizioni  dei  commi  primo  e  secondo  si
applicano i due ultimi commi degli articoli 55 e 56. 
  Chiunque viola le disposizioni dei commi quarto e quinto e'  punito
con le pene stabilite dagli articoli 61, 63 e 64.