Art. 74. (Applicazione alle macchine agricole di talune disposizioni dei capi II e III) Le macchine agricole indicate nell'art. 72, comma primo, sono soggette a revisione ai sensi dell'art. 55, commi primo, terzo e quarto. Il certificato per macchina agricola e' soggetto ad aggiornamento ai sensi dell'art. 56, comma primo. All'intestatario di un certificato per macchina agricola puo' essere rilasciato l'estratto previsto dall'articolo 60. L'intestatario di un certificato per macchina agricola e' tenuto a fare la comunicazione di cessazione dalla circolazione prevista dall'art. 61, sostituito allo Ufficio provinciale del Pubblico registro automobilistico l'Ente utenti motori agricoli. Per le macchine agricole possono essere rilasciati, ai sensi degli articoli 63 e 64, autorizzazioni per la circolazione di prova e fogli di via che sono disciplinati dalle disposizioni contenute in detti articoli. Il certificato per macchine agricole e' soggetto a sospensione e revoca ai sensi dell'art. 65, in quanto applicabile, o qualora siano venute meno le condizioni per il rilascio previste dall'art. 72, comma secondo. A chiunque viola le disposizioni dei commi primo e secondo si applicano i due ultimi commi degli articoli 55 e 56. Chiunque viola le disposizioni dei commi quarto e quinto e' punito con le pene stabilite dagli articoli 61, 63 e 64.