Art. 69. (Limiti di sagoma e di peso delle macchine agricole) Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su strada si applicano per la sagoma limite le norme stabilite dall'art. 32 rispettivamente per i veicoli in genere e per i rimorchi. Il peso complessivo a pieno carico delle macchine agricole su ruote non puo' eccedere 60 quintali se a un asse, 100 quintali se a due assi e 120 quintali se a tre assi. Il peso complessivo delle macchine agricole cingolate non puo' eccedere 150 quintali. Le macchine agricole che per necessita' funzionali hanno limiti di sagoma o di peso eccedenti quelli stabiliti debbono essere munite, per circolare su strada, dell'autorizzazione prevista dall'art. 10. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che supera i limiti di sagoma stabiliti e' punito con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che supera i limiti di peso stabiliti e' punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila. Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale senza osservare le cautele o le condizioni stabilite nella autorizzazione e' punito con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila. Chiunque circola su strada, con una macchina agricola eccezionale senza avere con se' l'autorizzazione e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.