(Testo Unico circolazione stradale-art. 69)
                              Art. 69.
        (Limiti di sagoma e di peso delle macchine agricole)

    Alle   macchine  agricole  semoventi  e  a  quelle  trainate  che
  circolano  su  strada  si  applicano  per la sagoma limite le norme
  stabilite  dall'art.  32  rispettivamente per i veicoli in genere e
  per i rimorchi.
    Il  peso  complessivo  a  pieno carico delle macchine agricole su
  ruote non puo' eccedere 60 quintali se a un asse, 100 quintali se a
  due assi e 120 quintali se a tre assi.
    Il  peso  complessivo  delle macchine agricole cingolate non puo'
  eccedere 150 quintali.
    Le  macchine  agricole che per necessita' funzionali hanno limiti
  di  sagoma  o  di  peso  eccedenti  quelli stabiliti debbono essere
  munite,  per  circolare  su  strada,  dell'autorizzazione  prevista
  dall'art. 10.
    Chiunque circola su strada con una macchina agricola che supera i
  limiti  di  sagoma  stabiliti  e'  punito  con  l'ammenda  da  lire
  venticinquemila a lire centomila.
    Chiunque circola su strada con una macchina agricola che supera i
  limiti   di   peso  stabiliti  e'  punito  con  l'ammenda  da  lire
  cinquantamila a lire duecentomila.
    Chiunque  circola su strada con una macchina agricola eccezionale
  senza   osservare  le  cautele  o  le  condizioni  stabilite  nella
  autorizzazione  e'  punito  con l'ammenda da lire venticinquemila a
  lire centomila.
    Chiunque circola su strada, con una macchina agricola eccezionale
  senza  avere  con  se'  l'autorizzazione e' punito con l'ammenda da
  lire quattromila a lire diecimila.