(Testo Unico circolazione stradale-art. 70)
                              Art. 70.
                    (Traino di macchine agricole)

  Le  trattrici  agricole  possono  trainare  su strada piu' macchine
operatrici  agricole  solo  nel  caso  che  queste siamo provviste di
dispositivi  di  frenatura  comandati dalla trattrice e sempre che la
lunghezza del convoglio non superi i m 14. Su richiesta del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste possono essere accordate deroghe.
  Chiunque  viola le disposizioni del presente articolo e' punito con
l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.