(Testo Unico circolazione stradale-art. 73)
                              Art. 73.
(Trasferimento di proprieta'  delle  macchine agricole e di residenza
                          del proprietario)

  Il  trasferimento  di  proprieta'  delle macchine agricole indicate
nell'art.  72,  comma  primo,  e  il  trasferimento  di residenza del
proprietario debbono essere comunicati dagli interessati, entro dieci
giorni, all'Ispettorato della motorizzazione civile il quale annota i
mutamenti sul certificato.
  Qualora  la  macchina  agricola  sia  trasferita,  ad  una  azienda
agricola  o  ad  una  impresa  di  lavorazioni meccanico-agrarie o di
locazione  di  macchine  agricole  che  si  trova in altra Provincia,
l'immatricolazione deve essere rinnovata.
  Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprieta' di una
macchina  agricola  nel  termine stabilito e' punito con l'ammenda da
lire cinquemila a lire ventimila.
  Chiunque  omette  di  comunicare  il trasferimento di residenza nel
termine  stabilito e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire
diecimila.
  Il  certificato  e'  ritirato  immediatamente  da  chi  accerta  la
contravvenzione,  e'  inviato  all'Ispettorato  della  motorizzazione
civile ed e' restituito dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.