(Testo Unico circolazione stradale-art. 74)
                              Art. 74.
(Applicazione alle macchine agricole  di talune disposizioni dei capi
                              II e III)

  Le  macchine  agricole  indicate  nell'art.  72,  comma primo, sono
soggette  a  revisione  ai  sensi  dell'art. 55, commi primo, terzo e
quarto.
  Il  certificato per macchina agricola, e' soggetto ad aggiornamento
ai sensi dell'art. 56, comma primo.
  All'intestatario  di  un  certificato  per  macchina  agricola puo'
essere rilasciato l'estratto previsto dall'art. 60.
  L'intestatario  di un certificato per macchina agricola e' tenuto a
fare  la  comunicazione  di  cessazione  dalla  circolazione prevista
dall'art. 61 all'Ispettorato della motorizzazione civile.
  Per  le macchine agricole possono essere rilasciati, ai sensi degli
articoli 63 e 64, autorizzazioni per la circolazione di prova e fogli
di  via  che  sono disciplinati dalle disposizioni contenute in detti
articoli.
  Il  certificato  per  macchine agricole e' soggetto a sospensione e
revoca  ai sensi dell'art. 65, in quanto applicabile, o qualora siano
venute  meno  le  condizioni  per  il rilascio previste dall'art. 72,
comma secondo.
  A  chiunque  viola  le  disposizioni  dei  commi primo e secondo si
applicano i due ultimi commi degli articoli 55 e 56.
  Chiunque  viola le disposizioni dei commi quarto e quinto e' punito
con le pene stabilite dagli articoli 61, 63 e 64.