(Testo Unico circolazione stradale-art. 75)
                              Art. 75.
                  (Targhe delle macchine agricole)

  Le   targhe   delle   macchine  agricole  sono  disciplinate  dalle
disposizioni  degli  articoli  66,  67  e  68,  commi  primo e terzo.
Tuttavia i dati di immatricolazione delle macchine agricole semoventi
non  debbono  essere  riprodotti  su  altra targa situata nella parte
anteriore di esse.
  Le targhe delle macchine agricole sono distribuite dall'Ispettorato
della motorizzazione civile.
  Chiunque  viola le disposizioni del presente articolo e' punito con
le pene stabilite dagli articoli 60, 67 e 68.