Art. 27. (Art. 13 del Testo Unico) RETRO DEI SEGNALI Il retro dei cartelli deve essere di coloro neutro, salvo nei casi nei quali sul retro si applichi altro segnale stradale, previsto dalle presenti norme. Sul retro, a fondo di colore neutro, possono essere indicati l'Ente o la Amministrazione proprietari della strada; devono comunque essere indicati il nome del fabbricante nonche' l'anno di fabbricazione del cartello. Il complesso di tali iscrizioni non deve occupare una superficie maggiore di cmq. 200.