Art. 29. (Art. 13 del Testo Unico) ILLUMINAZIONE E RIFRANGENZA Nelle zone abitato dotate di pubblica illuminazione i segnali possono essere resi maggiormente visibili mediante dispositivi a luce propria. Nelle zone abitate, insufficientemente o affatto illuminate, la visibilita' dei segnali che debbono avere valore anche di notte, deve essere assicurata da disposiviti rifrangenti o a luce propria. Lungo le strade extraurbane tutte le segnalazioni devono essere dotate di luce propria, diretta o per trasparenza, oppure di pellicole rifrangenti. Qualora le dette strade siano illuminate questi dispositivi sono facoltativi.