(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 31)
                 Art. 31. (Art. 13 del Testo Unico) 
                              DISTANZE 

 
  Fuori dei centri abitati l'asse dei cartelli deve essere situato ad
una distanza massima di m. 2,00 dal vicino margine della carreggiata,
a meno che particolari circostanze non si oppongano. 
  Negli abitati e  nelle  strade  di  montagna  la  distanza  tra  la
estremita' del cartello verso  la  carreggiata  e  la  verticale  sul
margine della carreggiata non deve essere inferiore a m. 0,50. 
  Distanze inferiori sono ammesse solo in casi eccezionali.