(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 32)
                 Art. 32. (Art. 13 del Testo Unico) 
                               ALTEZZE 

 
  Per altezza dei segnali dal suolo si intende  l'altezza  del  bordo
inferiore del cartello dalla orizzontale tangente alla sommita' della
carreggiata. 
  Sullo  stesso  itinerario  deve  essere  rispettata,   per   quanto
possibile, un'altezza uniforme. 
  L'altezza massima dei segnali sara' di m. 2,00, qualle minima di m.
0,60.  Lungo  le  strade   urbane,   allorche'   ostino   particolari
condizioni, i  segnali  possono  essere  posti  ad  una  altezza  non
maggiore di m. 4,20. 
  Nel caso di incroci tra strade urbane, particolarmente strette,  il
segnale  deve  essere  apposto  sui  due  lati  della   strada   onde
consentirne, comunque, la visibilita'. 
  I cartelli devono  avere,  sul  piano  orizzontale,  una  opportuna
angolazione, concorde al verso di marcia cui e' rivolto il  cartello,
per consentire la migliore visibilita' rispetto la  normale  all'asse
della strada, salvo le eccezioni previste nelle presenti norme.