Art. 32. (Art. 13 del Testo Unico) ALTEZZE Per altezza dei segnali dal suolo si intende l'altezza del bordo inferiore del cartello dalla orizzontale tangente alla sommita' della carreggiata. Sullo stesso itinerario deve essere rispettata, per quanto possibile, un'altezza uniforme. L'altezza massima dei segnali sara' di m. 2,00, qualle minima di m. 0,60. Lungo le strade urbane, allorche' ostino particolari condizioni, i segnali possono essere posti ad una altezza non maggiore di m. 4,20. Nel caso di incroci tra strade urbane, particolarmente strette, il segnale deve essere apposto sui due lati della strada onde consentirne, comunque, la visibilita'. I cartelli devono avere, sul piano orizzontale, una opportuna angolazione, concorde al verso di marcia cui e' rivolto il cartello, per consentire la migliore visibilita' rispetto la normale all'asse della strada, salvo le eccezioni previste nelle presenti norme.