Art. 33. (Art. 13 del Testo Unico) CAMPO DI APPLICAZIONE Il campo di applicazione obbligatoria dei segnali comprende le strade pubbliche, le autostrade, le strade comprese nell'area dei porti, degli aeroporti, delle universita', dei cimiteri, delle caserme e dei campi militari nonche' delle aree demaniali in genere. Nelle strade privare, ovvero in quelle comprese nell'area degli stabilimenti e delle fabbriche, i segnali sono facoltativi, ma, ove usati, devono essere conformi a quelli previsti nelle tabelle allegate.