(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 33)
                 Art. 33. (Art. 13 del Testo Unico) 
                        CAMPO DI APPLICAZIONE 

 
  Il campo di applicazione  obbligatoria  dei  segnali  comprende  le
strade pubbliche, le autostrade, le  strade  comprese  nell'area  dei
porti,  degli  aeroporti,  delle  universita',  dei  cimiteri,  delle
caserme e dei campi militari nonche' delle aree demaniali in  genere.
Nelle strade privare,  ovvero  in  quelle  comprese  nell'area  degli
stabilimenti e delle fabbriche, i segnali sono facoltativi,  ma,  ove
usati,  devono  essere  conformi  a  quelli  previsti  nelle  tabelle
allegate.