Art. 55. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 47, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 30) Ciascun elettore ha diritto di votare per tanti candidati, in qualunque lista siano compresi, quanti sono i consiglieri da eleggere, quando il loro numero e' inferiore a cinque; negli altri casi, puo' votare solamente per un numero di candidati eguale ai quattro quinti dei consiglieri da, eleggere aumentato alla unita' superiore qualora detto, numero contenesse una parte frazionaria eccedente i cinquanta centesimi. Il voto si esprime tracciando sulla scheda con la matita copiativa un segno nelle apposite caselle a fianco dei nomi prescelti. Le schede sono valide anche quando non siano stati contrassegnati tanti nomi di candidati quanti sono i consiglieri pei quali l'elettore ha diritto di votare; sono valide, altresi', quando il segno del voto sia apposto sui contrassegno di lista o sulla casella a fianco del medesimo; in tal caso il voto s'intende dato a tutti i candidati della lista. L'elettore che ha apposto il segno del voto sul contrassegno di una lista, puo' cancellare uno o piu' nomi nella lista prescelta e segnare candidati di altre liste fino alla concorrenza del numero di consiglieri per il quale ha diritto di votare.