(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 55)
                              Art. 55. 
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 47, e Legge 23 marzo 1956, n. 136,
                              art. 30) 

 
  Ciascun elettore ha diritto  di  votare  per  tanti  candidati,  in
qualunque  lista  siano  compresi,  quanti  sono  i  consiglieri   da
eleggere, quando il loro numero e' inferiore a  cinque;  negli  altri
casi, puo' votare solamente per un  numero  di  candidati  eguale  ai
quattro quinti dei consiglieri da,  eleggere  aumentato  alla  unita'
superiore qualora detto,  numero  contenesse  una  parte  frazionaria
eccedente i cinquanta centesimi. 
  Il voto si esprime tracciando sulla scheda con la matita  copiativa
un segno nelle apposite caselle a fianco dei nomi prescelti. 
  Le schede sono valide anche quando non siano  stati  contrassegnati
tanti  nomi  di  candidati  quanti  sono  i  consiglieri  pei   quali
l'elettore ha diritto di votare; sono  valide,  altresi',  quando  il
segno del voto sia apposto sui contrassegno di lista o sulla  casella
a fianco del medesimo; in tal caso il voto s'intende dato a  tutti  i
candidati della lista. 
  L'elettore che ha apposto il segno del voto sul contrassegno di una
lista, puo' cancellare uno  o  piu'  nomi  nella  lista  prescelta  e
segnare candidati di altre liste fino alla concorrenza del numero  di
consiglieri per il quale ha diritto di votare.