(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 90)
                              Art. 90. 
                  Ammissione o diniego del rimborso 

 
  L'ufficio distrettuale delle imposte dirette o l'ente impositore al
quale e'  stata  presentata  la  domanda  dispone  il  rimborso,  per
ciascuna imposta, dell'ammontare  delle  quote  inesigibili  che  non
risultino gia' rimborsate. Il provvedimento dell'ufficio distrettuale
delle imposte  dirette  contenente  la  dichiarazione  che  le  quote
ammesse a rimborso non  sono  state  gia'  rimborsate,  e'  trasmesso
all'intendente di finanza, il quale lo rende esecutorio. 
  Per  le  quote  di  cui  non   ritenga   regolarmente   documentata
l'inesigibilita' l'ufficio o  l'ente  impositore  annota  le  proprie
osservazioni  sulla   domanda   che   trasmette   con   la   relativa
documentazione all'intendente di finanza, restituendone un  esemplare
all'esattore, che puo' presentare deduzioni e documenti. 
  L'intendente di finanza, se ritiene dovuto  il  rimborso,  provvede
direttamente ai sensi del  successivo  art.  91.  In  caso  contrario
trasmette  il   provvedimento   motivato   di   rigetto   all'ufficio
distrettuale delle imposte dirette  o  all'ente  impositore,  che  lo
notifica all'esattore.