Art. 79. Il prezzo dei beni stabili da servire di base alle alienazioni sara' determinato, di conformita' al disposto dall'articolo 10 della Legge 15 agosto 1867, dalla media aritmetica fra il contributo principale fondiario moltiplicato per sette e capitalizzato in ragione di cento per ogni cinque; la rendita accertata e sottoposta alla tassa di mano-morta od equivalente di imposta, moltiplicata per venti, con l'aumento del 10 per cento; ed il fitto piu' elevato dell'ultimo decennio, depurato dalle imposte, moltiplicato per venti, se i beni si trovino attualmente o sieno stati locati in detto periodo di tempo. Non si fara' luogo a perizia diretta se non nei casi in cui la Commissione provinciale, con deliberazione motivata, ne dichiari la necessita'.