(Regolamento-art. 79)
 
                              Art. 79. 
 
  Il prezzo dei beni stabili da  servire  di  base  alle  alienazioni
sara' determinato, di conformita' al disposto dall'articolo 10  della
Legge 15 agosto  1867,  dalla  media  aritmetica  fra  il  contributo
principale  fondiario  moltiplicato  per  sette  e  capitalizzato  in
ragione di cento per ogni cinque; la rendita accertata  e  sottoposta
alla tassa di mano-morta od equivalente di imposta, moltiplicata  per
venti, con l'aumento del 10 per  cento;  ed  il  fitto  piu'  elevato
dell'ultimo decennio, depurato dalle imposte, moltiplicato per venti,
se i beni si trovino  attualmente  o  sieno  stati  locati  in  detto
periodo di tempo. 
 
  Non si fara' luogo a perizia diretta se non  nei  casi  in  cui  la
Commissione provinciale, con deliberazione motivata, ne  dichiari  la
necessita'.