(Regolamento-art. 80)
 
                              Art. 80. 
 
  Se dal contratto  di  locazione  risultasse  che  nel  fitto  dello
stabile erano compresi il bestiame,  le  scorte  morte  e  gli  altri
mobili inservienti allo stesso, si dedurra' dal fitto intero la quota
corrispondente al valore dei medesimi;  dovendo  per  essi  farsi  un
prezzo speciale, come sara' detto nell'articolo 83. 
 
  Se dal contratto di  locazione  risultassero  poste  a  carico  del
conduttore in tutto od in parte le imposte  gravanti  il  fondo,  non
sara' a farsi deduzione per le imposte, o sara' dedotta solo la parte
rimasta a carico del locatore.