(Regolamento-art. 81)
 
                              Art. 81. 
 
  Dal prezzo estimativo dello stabile che si avra' colle calcolazioni
e sugli elementi stabiliti nella Legge e negli  articoli  precedenti,
si dedurra' ancora l'ammontare di quegli oneri inerenti al fondo  che
passano al compratore insieme col fondo. Il prezzo che ne  risultera'
sara' quello sul quale gli incanti si apriranno.